[1]Articolo IV Comitato dell'aiuto alimentare
[2]E' istituito un comitato dell'aiuto alimentare, composto dalle parti menzionate al paragrafo 2 dell'articolo III del presente protocollo e dalle altre parti che diventeranno parti contraenti di quest'ultimo. Il comitato designera' un presidente e un vicepresidente.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
