ARTICOLO IV Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare L'aiuto alimentare oggetto della presente convenzione potra' essere fornito sotto una delle forme seguenti:

  • a)dono di cereali, oppure dono in denaro da utilizzare per l'acquisto di cereali a favore del paese beneficiario;
  • b)vendita contro una somma nella moneta del paese beneficiario, non trasferibile ne' convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore (1);
  • c)vendita a credito, contro pagamento a rate ragionevoli ripartite su venti anni o piu', ad un tasso d'interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sui mercati mondiali (2). Fermo restando che detto aiuto alimentare deve essere erogato per quanto possibile sotto forma di doni, in particolare quando i beneficiari siano paese fortemente sottosviluppati o paesi a basso reddito pro capite o altri paesi in via di sviluppo compiti da gravi difficolta' economiche. (1) In circostanze eccezionali potra' essere concessa una dispensa non superiore al 20%. Non si potra' tuttavia insistere su tale limite in caso di transazioni destinate a potenziare le attivita' di sviluppo economico nel paese beneficiario, a condizione che la moneta di tale paese non sia ne' trasferibile ne' convertibile prima della scadenza di un termine di dieci anni. (2) Per le vendite a credito, puo' essere previsto il versamento, all'atto della fornitura del cereale, di una frazione del totale non superiore al 15%.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~convenzione-2-artiv · fonte su Normattiva