[1]ARTICOLO IV. (Comitato per l'aiuto alimentare).
[2]Sara' istituito un Comitato per l'aiuto alimentare che sara' formato dalle parti indicate al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Protocollo, nonche' da quelle che diventeranno parti di tale Protocollo. Il Comitato designera' un presidente ed un vice presidente.
Testo vigente dal 19 luglio 1980
