Art. 27
[1]1 La Convenzione sul Fondo del 1971 ed il presente Protocollo sono, fra le Parti al presente Protocollo, letti ed interpretati insieme come unico strumento.
[2]2 Gli articoli da 1 a 36 quinquies della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, saranno noti come Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale di Risarcimento per Danni dovuti ad Inquinamento da idrocarburi, 1992 (la Convenzione sul Fondo del 1992).
Testo vigente dal 18 giugno 1999
