[1]ARTICOLO IV.

[2]1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato la Convenzione o che vi abbia aderito e di ogni Stato invitato a partecipare alla Conferenza incaricata di rivedere le disposizioni relative all'unita' di conto della Convenzione internazionale del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi tenutasi a Londra dal 17 al 19 novembre 1976. Il Protocollo e' aperto alla firma dal 1 febbraio al 31 dicembre 1977 presso la sede dell'Organizzazione. 2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, il presente Protocollo viene sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati che l'hanno firmato. 3. Con riserva alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi. 4. Gli Stati Parti della Convenzione possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo, o aderirvi.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;39~artiv · fonte su Normattiva