[1]ARTICOLO III.

[2]Le somme, citate nella Convenzione, dovunque esse appaiano, sono modificate come segue:

  • a)all'articolo 4:
  • i)"450 milioni di franchi" e' sostituita con "30 milioni di unita' di conto o 450 milioni di unita' monetarie";
  • ii)"900 milioni di franchi" e' sostituita con "60 milioni di unita' di conto o 900 milioni di unita' monetarie";
  • b)all'articolo 5:
  • i)"1500 franchi" e' sostituita da "100 unita' di conto o 1500 unita' monetarie";
  • ii)"125 milioni di franchi" e' sostituita da "8.333.000 unita' di conto o 125 milioni di unita' monetarie";
  • iii)"2000 franchi" e' sostituita da "133 unita' di conto o 2000 unita' monetarie";
  • iv)"210 milioni di franchi" e' sostituita da "14 milioni di unita' di conto o 210 milioni di unita' monetarie";
  • c)all'articolo 11, "75 milioni di franchi" e' sostituita da "5 milioni di unita' di conto o 75 milioni di unita' monetarie";
  • d)all'articolo 12, "15 milioni di franchi" e' sostituita da "1 milione di unita' di conto o 15 milioni di unita' monetarie".

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;39~artiii · fonte su Normattiva