[1]Articolo VIII.

[2]L'articolo 24 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

[3]"Articolo 24.

[4]1. - Nel trasporto di passeggeri e di bagaglio, ogni azione relativa all'accertamento della responsabilita', a qualsiasi titolo, non puo' essere esercitata che alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione, senza pregiudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto di agire nonche' dei loro diritti rispettivi. 2. - Nel trasporto di merci, ogni azione destinata al risarcimento dei danni introdotta, a qualsiasi titolo, sia in virtu' della presente Convenzione, a motivo di un contratto o di un atto illecito o per qualsiasi altra causa, non puo' essere esercitata che alle condizioni e nei limiti di responsabilita' previsti dalla presente Convenzione senza pregiudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto di agire nonche' dei loro rispettivi diritti. Tali limiti di responsabilita' costituiscono un massimo e sono invalicabili quali che siano le circostanze che sono all'origine della responsabilita'".

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43~protocollo-4-artviii · fonte su Normattiva