[1]ARTICOLO III. (Comunicazione di informazioni).

[2]Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a comunicare alla Segreteria generale dell'I.M.C.O. (da qui in avanti indicata come "l'Organizzazione"), ed a depositare presso di essa, un elenco di ispettori nominati, o di organizzazioni riconosciute, autorizzati ad agire per loro conto nel far applicare le misure per la salvaguardia della vita umana in mare, da distribuire alle Parti per informazione dei loro funzionari. L'Amministrazione deve percio' notificare all'Organizzazione le specifiche responsabilita' e condizioni dell'autorizzazione delegata agli ispettori nominati od alle organizzazioni riconosciute.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;438~artiii · fonte su Normattiva