[1]ARTICOLO III Comunicazione di informazioni

[2]Le parti al presente Protocollo si impegnano a comunicare al Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'Organizzazione") ed a depositare presso di esso:

  • a)il testo delle leggi, dei decreti, delle ordinanze, dei regolamenti e di altri strumenti che sono stati promulgati sulle varie questioni che rientrano nella portata del presente Protocollo;
  • b)una lista di ispettori designati o di organismi riconosciuti che sono autorizzati ad operare per loro conto nell'applicazione dei provvedimenti che concernono la salvaguardia della vita umana in mare, affinche' sia fatta pervenire alle Parti le quali ne daranno conoscenza ai loro funzionari, ed una descrizione delle responsabilita' specifiche demandate agli ispettori designati o agli organismi riconosciuti, nonche' delle condizioni dell'autorizzazione cosi' concessa;
  • c)un numero sufficiente di modelli di certificati da esse rilasciati in conformita' con le disposizioni del presente Protocollo.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;343~protocollo-artiii · fonte su Normattiva