[1]Articolo IX.
[2]1. Il presente Protocollo verra' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:
- a)informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito:
- i)di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento nonche' della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo;
- ii)della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
- iii)di ogni deposito di strumento che denunci il presente Protocollo nonche' della data in cui detta denuncia acquista efficacia;
- iv)di ogni emendamento del presente Protocollo o del suo Allegato nonche' di ogni obiezione o di ogni dichiarazione in base alle quali il detto emendamento non viene accettato;
- b)trasmette delle copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati firmatari del Protocollo e a tutti gli Stati che vi aderiscono.
Testo vigente dal 23 ottobre 1980
