1. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte contraente potra' chiedere la convocazione di una Conferenza per la revisione del presente Protocollo inviandone notifica al Segretario generale dell'ONU. Il Segretario generale notifichera' detta richiesta a tutte le Parti contraenti e convochera' una Conferenza di revisione qualora, entro 4 mesi dalla data della notifica da lui inviata, almeno un quarto delle Parti contraenti gli notificheranno il loro consenso a tale richiesta. 2. Qualora venga convocata una Conferenza in conformita' al precedente paragrafo, il Segretario generale lo comunichera' a tutte le Parti contraenti e le invitera' a presentare, entro 3 mesi, le proposte che esse desiderano sottoporre all'esame della Conferenza. Il Segretario generale comunichera' a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza, nonche' il testo di detta proposta, almeno 3 mesi prima dell'inizio della Conferenza. 3. Il Segretario generale invitera' alle Conferenze convocate in conformita' al presente articolo tutti gli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, nonche' gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo.
Testo vigente dal 13 maggio 1982
