Oltre alle notifiche previste all'articolo 10, il Segretario generale dell'ONU notifichera' agli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, nonche' agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo:

  • a)le ratifiche ed adesioni ai sensi dell'articolo 3;
  • b)le date dell'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 4;
  • c)le comunicazioni ricevute ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 2;
  • d)le denuncie ai sensi dell'articolo 5;
  • e)l'abrogazione del presente Protocollo conformemente all'articolo 6;
  • f)le notifiche ricevute conformemente all'articolo 7;
  • g)le dichiarazioni e le notifiche ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;242~art11 · fonte su Normattiva