1. Ciascuna Parte contraente potra', al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o della sua adesione, dichiarare, mediante notifica inviata al Segretario generale dell'ONU, che non si considera vincolata dall'articolo 8 del presente Protocollo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 8 nei confronti delle Parti contraenti che avranno formulato detta riserva. 2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo potra' essere ritirata in qualunque momento mediante notifica inviata al Segretario generale dell'ONU. 3. Non sara' ammessa nessun'altra riserva al presente Protocollo.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;242~art9 · fonte su Normattiva