1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il 90° giorno dopo che 5 degli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente Protocollo avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' il Protocollo o vi aderira' dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di 5 Stati, il presente Protocollo entrera' in vigore il 90° giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;242~art4 · fonte su Normattiva