[1]Articolo III

[2]L'Articolo 2 della Convenzione viene sostituito come segue:

[4]Senza pregiudizio delle disposizioni dell'Articolo 4 e ad eccezione dei casi in cui esigenze di sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo di esso lo richiedano, nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata nel senso di autorizzare o prescrivere l'applicazione di qualsiasi provvedimento nel caso di infrazioni a disposizioni penali di natura politica o fondate sulla discriminazione per qualsiasi motivo, quale la razza, la religione, la nazionalita', l'origine etnica, le opinioni politiche o il genere."

Testo vigente dal 10 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;46~allegato-artiii · fonte su Normattiva