ARTICOLO III. (Aiuto alimentare internazionale).

  • 1)Le parti al presente Protocollo hanno convenuto di fornire, a titolo di aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo, grano, cereali secondari o i loro prodotti derivati, propri al consumo umano e di un tipo e qualita' accettabili, oppure l'equivalente in contanti per gli ammontare annui minimi specificati al paragrafo 2 seguente.
  • 2)Il contributo annuo minimo di ciascuna delle parti al presente Protocollo e' fissato come segue: Tonnellate metriche Argentina......................... 23.000 Australia......................... 225.000 Canada.......................... 495.000 Stati Uniti d'America................... 1.890.000 Finlandia......................... 14.000 Giappone......................... 225.000 Svezia.......................... 35.000 Svizzera........................... 32.000
  • 3)Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, ogni parte che avra' firmato il suddetto Protocollo in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo V, oppure che vi avra' aderito in conformita' delle disposizioni vigenti dell'articolo VII, sara' ritenuta enumerata al paragrafo 2 dell'articolo III, con il contributo minimo che le sara' assegnato in conformita' delle disposizioni pertinenti dell'articolo V o dell'articolo VII di tale Protocollo.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1003~protocollo-artiii · fonte su Normattiva