[1]ARTICOLO III (Aiuto alimentare internazionale).

  • 1)Le parti al presente Protocollo hanno convenuto di fornire, a titolo di aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo, grano, cereali secondari o i loro prodotti derivati, propri al consumo umano e di un tipo e di una qualita' accettabili, oppure l'equivalente in contanti per gli importi annui minimi specificati al successivo paragrafo 2.
  • 2)Il contributo annuo minimo di ciascuna delle parti al presente Protocollo e' fissato come segue: Tonnellate metriche

[2]Argentina...................... 23.000 Australia...................... 225.000 Canada....................... 495.000 Stati Uniti d'America................ 1.890.000 Finlandia...................... 14.000 Giappone...................... 225.000 Svezia....................... 35.000 Svizzera...................... 32.000

  • 3)Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, ogni parte che avra' firmato il suddetto Protocollo in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo V, oppure che vi avra' aderito in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'articolo VII, sara' ritenuta enumerata al paragrafo 2 dell'articolo III, con il contributo minimo che le sara' assegnato in conformita' delle disposizioni pertinenti dell'articolo V o dell'articolo VII di tale Protocollo.

Testo vigente dal 13 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741~protocollo-artiii · fonte su Normattiva