Adesione al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano ed al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975, e loro esecuzione
Art. 7 (Protocollo) — Adesione
- 1)Il presente Protocollo rimarra' aperto:
- a)fino al 18 giugno 1975, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro indicato a tale data agli allegati A o B della Convenzione, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio puo' concedere una o piu' proroghe del termine a qualsiasi Governo che non avra' depositato il proprio strumento alla data indicata, e
- b)dopo il 18 giugno 1975, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a quelle condizioni che il Consiglio riterra' appropriate, alla maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori.
- 2)L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
- 3)Quando viene fatto menzione, ai fini dell'applicazione della Convenzione e del presente Protocollo, dei membri enumerati negli allegati A o B della Convenzione, ogni membro il cui Governo ha aderito alla Convenzione nelle condizioni prescritte dal Consiglio od al presente Protocollo, in conformita' del capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo, sara' ritenuto enumerato all'allegato appropriato.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
