Art. 2 (Protocollo)
1. Ogni Governo che diviene Parte del presente Protocollo sara' Parte dell'Accordo cosi' rinnovato. 2. Per cio' che concerne le Parti del presente Protocollo, l'Accordo e il presente Protocollo saranno letti e interpretati come un solo strumento e saranno chiamati "Accordo internazionale sull'olio d'oliva, 1963, emendato e rinnovato nel 1978".
Testo vigente dal 3 luglio 1980
