Art. 3 — Depositi effettuati dai cittadini degli Stati contraenti non vincolati dall'Atto del 1934
Gli articoli da 2 a 15 e l'articolo 18 dell'Atto del 1960, che sono riprodotti in allegato, vengono applicati da tutti gli Stati contraenti e dall'Ufficio internazionale ai depositi internazionali di disegni o modelli industriali effettuati dal cittadino di uno Stato contraente non vincolato dall'Atto del 1934.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
