Art. 8 — Gruppi regionali
1. Se piu' Stati formano un gruppo regionale con una amministrazione comune in materia di disegni e modelli industriali, ciascuno degli Stati che formano detto gruppo regionale puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione del presente Protocollo o in data successiva a detto deposito, depositare presso il Direttore Generale una notificazione indicante gli Stati che formano il gruppo regionale ai sensi della quale:
- i)un'amministrazione comune si sostituisce all'amministrazione nazionale di ciascuno degli Stati che formano il gruppo regionale; e ii) gli Stati che formano il gruppo regionale devono essere considerati come un solo Stato per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del presente Protocollo. 2. Detta notificazione produce gli effetti previsti al primo comma on mese dopo la data in cui il Direttore Generale ha ricevuto le notificazioni e i depositi previsti al primo comma di tutti gli Stati che formano il gruppo regionale o, nel caso in cui detta data dovesse essere anteriore di piu' di un mese alla data di entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti di tutti gli Stati che formano il gruppo regionale, alla predetta data di entrata in vigore.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
