Art. 4 — Regolamento di esecuzione
1. Le modalita' di applicazione del presente Protocollo sono prescritte da un regolamento di esecuzione adottato dall'Assemblea dell'Unione dell'Aja non piu' tardi di due mesi dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il regolamento di esecuzione cosi' adottato entrera' in vigore un mese dopo la sua adozione. 2. Il regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja regola il diritto di voto relativo all'adozione e ad ogni modifica delle disposizioni del regolamento di esecuzione che riguardano esclusivamente gli Stati contraenti.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
