Modifica di taluni articoli del Protocollo 1. Proposte di modifica degli articoli 10, 11, 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascuna parte contraente o dal Direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte alle parti contraenti almeno sei mesi prima che siano sottoposte all'esame dell'Assemblea. 2. Qualsiasi modifica degli articoli di cui al comma 1. sara' adottata dall'Assemblea. L'adozione richiede tre quarti dei voti espressi; tuttavia qualsiasi modifica dell'articolo 10 e del presente comma richiede la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3. Ogni modifica degli articoli di cui al comma 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto le notifiche d'accettazione per iscritto, modifica effettuata conformemente alle loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative che erano membri dell'Assemblea al momento in cui tale modifica e' stata adottata e che avevano il diritto di votare tale modifica. Qualsiasi modifica dei suddetti articoli in tal modo accettata, vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica stessa entra in vigore o che ne divengono membri piu' tardi.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169~protocollo-art13 · fonte su Normattiva