Art. 17 (Protocollo)
delle controversie Ogni controversia fra le Parti al Protocollo, o fra la INMARSAT e una Parte al Protocollo, in relazione all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, deve essere composta mediante negoziato o altro metodo convenuto. Qualora la controversia non venga risolta entro dodici mesi, le Parti interessate possono, di comune accordo deferire la controversia alla decisione di un Tribunale composto da tre arbitri. Ciascuna delle Parti alla controversia scegliera' un arbitro ed il terzo, che sara' il Presidente del Tribunale, sara' scelto dai primi due arbitri. Qualora i primi due arbitri non si dovessero accordare entro i due mesi successivi alla loro designazione, sul nominativo del terzo arbitro, questi sara' scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Il Tribunale adottera' le proprie procedure e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti alla controversia.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
