1. Il Direttore Generale dell'INMARSAT sara' il Depositario del Presente Protocollo. 2. Il Depositario dovra' in particolare notificare con sollecitudine tutte le Parti alla Convenzione;

  • a)ogni firma del Protocollo;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • c)la data di entrata in vigore del presente Protocollo;
  • d)la data in cui uno Stato ha cessato di essere Parte al presente Protocollo;
  • e)ogni altra comunicazione relativa al presente Protocollo. 3. Al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmettera' una copia autenticata dell'originale al Segretario delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazion Unite.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;294~protocollo-art22 · fonte su Normattiva