, ratifica, adesione e riserve

  • 1)Il presente Protocollo e' aperto alla firma, a Parigi, dal 13 febbraio 1987 al 31 dicembre 1987.
  • 2)Tutte le Parti alla Convensione, diverse dalla Parte che ospita la sede, possono divenire Parti al presente Protocollo mediante:
  • a)- firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  • b)- firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione;
  • c)- adesione.
  • 3)La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario cosi' come definito all'articolo 25 del presente Protocollo.
  • 4)Possono essere formulate riserve al presente Protocollo, in conformita' con il diritto internazionale. Dette riserve possono essere ritirate in ogni tempo da una dichiarazione rivolta a tal fine al Depositario.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177~protocollo-art22 · fonte su Normattiva