[1]ARTICOLO XIII.

[2]1. Il presente Trattato sara' soggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari. Restera' aperto all'adesione da parte di ogni Stato che sia membro delle Nazioni Unite, o di ogni altro Stato che possa essere invitato ad aderire al Trattato con il consenso di tutte le Parti Contraenti i cui rappresentanti siano autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all'articolo IX del Trattato stesso. 2. Ogni Stato procedera' alla ratifica od all'adesione al presente Trattato in conformita' alle proprie procedure costituzionali. 3. Gli strumenti di ratifica e di adesione verranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, designato quale Governo depositario. 4. Il Governo depositario informera' tutti gli Stati firmatari od aderenti della data di ogni deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, nonche' della data di entrata in vigore del Trattato e di ogni modifica od emendamento allo stesso. 5. All'atto del deposito degli strumenti di ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari, il presente Trattato entrera' in vigore per tali Stati e per gli Stati che avranno depositato gli strumenti di adesione. Il Trattato entrera' successivamente in vigore per ogni Stato aderente all'atto del deposito del proprio strumento di adesione. 6. Il presente Trattato verra' registrato dal Governo depositario conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;963~artxiii · fonte su Normattiva