(1) L'agenzia dipende esclusivamente dall'Istituto ed e' posta sotto l'autorita' del direttore generale dell'Istituto. (2) La gestione dell'agenzia e' assicurata da un direttore che deve essere un cittadino italiano. Il direttore e' nominato dal direttore generale dell'Istituto d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (3) L'agenzia ha la capacita' giuridica riconosciuta dalla legge italiana alle persone morali. L'esercizio della capacita' stessa e' assicurato dal direttore generale dell'Istituto o, per delega, dal direttore dell'agenzia. (4) L'organizzazione dei servizi dell'agenzia e' stabilita dal direttore generale dell'Istituto, tenendo conto del parere dell'U.C.B.
Testo vigente dal 21 settembre 1974
