(1) Il direttore generale dell'Istituto recluta, di comune accordo con l'U.C.B., il personale necessario al funzionamento dell'agenzia dando, per quanto possibile, la preferenza ai cittadini italiani. (2) Entro sei mesi dalla firma del presente accordo, lo statuto di detto personale sara' stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta congiunta del direttore generale dell'Istituto e dell'U.C.B. Il rapporto di lavoro del personale dell'agenzia e' disciplinato, in assenza di disposizioni applicabili in tale statuto, dalle disposizioni dell'ordinamento legislativo italiano. (3) La legislazione italiana in materia di assistenza e previdenza sociale obbligatoria si applica al personale che, per l'assistenza sanitaria, e' iscritto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. (4) Il Governo puo', a domanda dell'Istituto, mettere a disposizione di quest'ultimo o dell'agenzia funzionari delle amministrazioni nazionali italiane. Detti funzionari sono sottoposti alla disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso organizzazioni internazionali. L'ammontare globale del loro trattamento economico non dovra' superare quello dei membri del personale dell'Istituto o dell'agenzia che esercitano funzioni analoghe.

Testo vigente dal 21 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;446~accordo-art10 · fonte su Normattiva