• 1)Il 1 ottobre al piu' tardi, l'Organizzazione presenta alle Parti Contraenti un estratto conto, nell'unita' di conto, indicando i contributi in denaro ed i diritti e compensi in denaro per l'esercizio finanziario successivo, tenendo in debito conto le disposizioni del paragrafo 1) dell'articolo 7. Tale estratto conto:
  • a)e' stabilito sulla base degli elementi seguenti:
  • i)le previsioni delle spese di esercizio approvate dal Consiglio ed il ricupero delle spese di immobilizzo approvate dal Consiglio;
  • ii)le differenze fra le previsioni di spese utilizzate come base di calcolo dei contributi in denaro e dei diritti di compensazione in denaro per l'esercizio finanziario precedente da una parte, e gli estratti conto annuali accettati dal Consiglio, dall'altra parte;
  • iii)gli adeguamenti ai diritti di compensazione in denaro delle Parti concessionarie del diritto di esercizio, risultanti da modifiche dei tassi di cambio ufficiali delle Nazioni Unite sopravvenute tra la data, due anni prima, alla quale le previsioni di bilancio sono state presentate e le date, un anno prima, alle quali l'Organizzazione doveva ricevere le somme pagate dalle Parti Contraenti;
  • iv)le spese sostenute dall'Organizzazione per l'amministrazione dell'Accordo, ivi compresa una sessione ordinaria del Consiglio;
  • v)d'altre spese approvate dal Consiglio, e in particolare le spese riguardanti le sessioni straordinarie di quest'ultimo;
  • vi)i contributi volontari versati conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 8 e rimessi all'Organizzazione il 1 settembre o prima di questa data;
  • b)e' calcolato nel modo seguente:
  • i)l'Organizzazione converte le differenze menzionate al capoverso a) ii) precedente nell'unita' di conto al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite in vigore alla data in cui il conto finale deve essere presentato dalle Parti concessionarie del diritto di esercizio;
  • ii)l'ammontare totale di tutti i contributi volontari indicati al capoverso a) vi) precedente e' dedotto dall'ammontare totale delle diverse somme previste ai capoversi da a) i) fino a a) v) precedenti. L'ammontare netto delle spese cosi' ottenute e' suddiviso, conformemente all'indice dei contributi di cui al paragrafo 1 dell'allegato III;
  • c)indica l'ammontare netto delle spese cosi' suddivise. Nel caso in cui si tratti di una Parte concessionaria del diritto di esercizio, le cifre indicate corrispondono alla differenza fra la somma che le e' dovuta ed il contributo che essa deve pagare.
  • 2)Le Parti Contraenti pagano all'Organizzazione le somme che le devono secondo l'estratto conto presentato. I pagamenti devono essere effettuati nell'unita' di conto specificata ed in due versamenti di pari entita', il 1 aprile ed il 1 ottobre dell'esercizio successivo.
  • 3)Con riserva delle disposizioni contenute nel paragrafo 3) dell'articolo 7, l'Organizzazione paga alle Parti concessionarie del diritto di esercizio, il 1 maggio ed il 1 novembre di ogni esercizio finanziario, le somme che sono loro dovute secondo l'estratto conto.
  • 4)Se una Parte concessionaria del diritto di esercizio constata che le proprie spese di esercizio effettive, nella moneta nazionale, rischiano di superare di oltre l'8 per cento per anno le spese previste, ne avverte immediatamente il Segretario generale. Questi ne informa tutte le Parti Contraenti.
  • 5)Per quanto concerne il primo esercizio finanziario, le previsioni delle spese di ogni Parte concessionaria del diritto di esercizio e dell'Organizzazione sono determinate al paragrafo 5 dell'allegato III. All'occorrenza, tali spese saranno conformi alle procedure indicate nel presente articolo. Tre versamenti per importi di pari entita' saranno effettuati nel corso del primo esercizio.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;964~accordo-art12 · fonte su Normattiva