par. 1. L'ammontare delle spese dell'Organizzazione e' fissato, per ogni esercizio, dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale - Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dagli Stati membri proporzionalmente alla lunghezza delle linee iscritte. Tuttavia, le linee sulle vie marittime e sulle vie d'acqua interne si calcolano per meta' della loro lunghezza; per le altre linee il cui esercizio e' svolto in condizioni particolari, il contributo puo' essere ridotto nella misura massima della meta' mediante accordo fra il Governo interessato e l'Ufficio centrale, con riserva di approvazione del Comitato amministrativo. par. 2. All'atto dell'invio agli Stati membri del rapporto di gestione e dell'estratto dei conti annuali, l'Ufficio centrale invita questi Stati a versare la loro quota di contributo alle spese dell'esercizio decorso nel piu' breve tempo possibile e non piu' tardi del 31 dicembre dell'anno di invio. Dopo tale data, le somme dovute sono gravate dell'interesse in ragione del cinque per cento l'anno. Se, due anni dopo tale data, uno Stato membro non ha pagato la sua parte di contributo, il suo diritto di voto resta sospeso fino a quando non abbia soddisfatto l'obbligazione di pagamento. Allo spirare di un termine supplementare di due anni, l'Assemblea generale esamina se il comportamento di tale Stato debba essere considerato come tacita denuncia della Convenzione e ne fissa, se del caso, la data di decorrenza. par. 3. I contributi non riscossi continuano ad essere dovuti nel caso della denuncia di cui al par. 2 e all'articolo 25 nonche' nel caso di sospensione del diritto di voto. par. 4. Le somme non recuperate devono, per quanto possibile, essere coperte mediante i crediti dell'Organizzazione; esse possono essere ripartite su quattro esercizi. La parte del disavanzo e' portata su un conto speciale a debito degli altri Stati membri, nella misura in cui essi erano partecipi della Convenzione durante il periodo di morosita'; l'imputazione e' effettuata in proporzione alla lunghezza delle loro linee iscritte nel giorno dell'apertura del conto speciale. par. 5. Lo Stato che abbia denunciato la Convenzione puo' divenire nuovamente Stato membro per adesione, a condizione che abbia versato le somme di cui risulta debitore. par. 6. L'Organizzazione percepisce una remunerazione per coprire le spese particolari derivanti dalle attivita' previste all'articolo 9, par. 2, da l) a n); nei casi previsti all'articolo 9, par. 2, l) e m), tale remunerazione e' fissata dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale; nel caso previsto all'articolo 9, par. 2, n), si puo' applicare l'articolo 15, par. 2. par. 7. La concordanza delle scritture e delle documentazioni contabili e' verificata dal Governo svizzero, che presenta un rapporto al Comitato amministrativo.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~convenzione-art11 · fonte su Normattiva