Art. 13 (Accordo) — Inadempimento degli obblighi
Se una Parte Contraente, senza il consenso delle altre Parti Contraenti, non assolve la totalita' o una parte degli obblighi finanziari, o altri, che le incombono in virtu' del presente Accordo, il Segretario generale consulta le altre Parti Contraenti riguardo alle misure che conviene siano prese e convoca una sessione del Consiglio, se tali consultazioni non consentono di giungere ad un accordo accettabile per tutte le altre Parti Contraenti.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
