Se una Parte Contraente, senza il consenso delle altre Parti Contraenti, non assolve la totalita' o una parte degli obblighi finanziari, o altri, che le incombono in virtu' del presente Accordo, il Segretario generale consulta le altre Parti Contraenti riguardo alle misure che conviene siano prese e convoca una sessione del Consiglio, se tali consultazioni non consentono di giungere ad un accordo accettabile per tutte le altre Parti Contraenti.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;964~accordo-art13 · fonte su Normattiva