• 1)Un Consiglio e' istituito con il presente Atto per amministrare l'Accordo.
  • 2)Il Consiglio e' composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti Contraenti. Il Segretario generale o il suo rappresentante hanno il diritto di assistere alle sessioni del Consiglio con funzioni consultive.
  • 3)Ogni Parte Contraente dispone di un solo voto.
  • 4)Il Consiglio assolve, in particolare, le seguenti funzioni:
  • a)seguire da vicino il funzionamento della rete ed assicurarsi che l'Accordo sia applicato il piu' efficientemente ed economicamente possibile;
  • b)coordinare il programma generale dei lavori presso le stazioni;
  • c)approvare le nuove spese di importanti immobilizzi, come quelle relative alla costruzione di nuove navi, alla locazione di navi o alla riparazione di navi esistenti;
  • d)approvare le altre spese di immobilizzo, comprese le spese di equipaggiamento, fino alla concorrenza di una somma totale di 100.000 lire sterline per nave nel corso di un dato esercizio finanziario;
  • e)esaminare ed approvare le previsioni di bilancio e gli estratti conto annui.
  • 5)Il Consiglio e' autorizzato a costituire dei comitati e dei gruppi di lavoro composti di persone scelte fra i suoi membri, per assolvere alcuni compiti che saranno a loro affidati.
  • 6)Nel corso della sua prima sessione. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente il cui mandato scade alla fine del primo esercizio finanziario. Durante il suddetto esercizio e nel corso di ogni esercizio finanziario successivo, il Consiglio elegge un presidente ed un vice-presidente che esercitano rispettivamente le loro funzioni a partire dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati eletti fino alla fine dell'esercizio finanziario seguente. Il presidente ed il vice-presidente sono rieleggibili.
  • 7)Il Segretariato del Consiglio e' assicurato dall'Organizzazione.
  • 8)Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo, il Segretario generale convoca le sessioni del Consiglio alla data stabilita dal Consiglio o a richiesta di almeno tre Parti Contraenti.
  • 9)Il Consiglio si riunisce nella sede dell'Organizzazione, a meno che sia stato altrimenti deciso.
  • 10)Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
  • 11)Il numero legale e' costituito dalla maggioranza delle Parti Contraenti.
  • 12)Il presidente puo' richiedere al Segretario Generale di invitare degli Stati che non sono parti del presente Accordo e delle organizzazioni internazionali ad inviare degli osservatori durante una parte o durante tutta la durata delle sessioni del Consiglio, senza alcun obbligo finanziario per le Parti Contraenti o l'Organizzazione.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;964~accordo-art4 · fonte su Normattiva