Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Art. 16 (Accordo) — Entrata in vigore
- 1)Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo la data in cui i governi divenuti parti dell'Accordo, conformemente all'articolo 15, ivi compresi i governi che gestiscono le navi conformemente alle indicazioni dell'allegato I sono, secondo l'indice indicato al paragrafo 1, capoverso e), dell'allegato III, sufficientemente numerosi per assicurare un ammontare totale di contributi pari almeno all'80 per cento dell'ammontare delle spese concernenti le stazioni, che sono indicate al paragrafo 5, capoverso b) dell'allegato III. I governi che hanno permesso l'entrata in vigore dell'Accordo conformemente al presente paragrafo sono vincolati dalle disposizioni contenute nell'Accordo e nei suoi allegati a partire dal 1 luglio 1975.
- 2)Per quanto riguarda i governi che divengono parti del presente Accordo dopo che le condizioni prescritte dal paragrafo 1) del presente articolo sono state soddisfatte, detto Accordo ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo la data del deposito del loro strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
