Ogni Stato potra', nel momento in cui firmera' il presente Accordo o deporra' il proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che esso non si considera vincolato dall'articolo 13 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 13 nei confronti di qualsiasi delle Parti contraenti che abbia fatto tale dichiarazione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;922~accordo-art15 · fonte su Normattiva