Art. 14 (Accordo) — Limiti dell'applicazione del presente Accordo
Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata nel senso di proibire ad una Parte contraente di adottare le misure compatibili con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
