Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 7, 8 9 e 15 del presente Accordo, il Segretario generale notifichera' alle Parti contraenti e agli altri Stati indicati all'articolo 5:

  • a)le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtu' dell'articolo 5;
  • b)la data di entrata in vigore del presente Accordo in virtu' dell'articolo 6;
  • c)la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo conformemente al paragrafo 2 c) dell'articolo 7, ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 8 e all'articolo 9;
  • d)le denunce in virtu' dell'articolo 11;
  • e)l'abrogazione del presente Accordo in virtu' dell'articolo 12.

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;922~accordo-art16 · fonte su Normattiva