Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione
Art. 16 (Accordo) — Notifiche alle Parti contraenti
Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 7, 8 9 e 15 del presente Accordo, il Segretario generale notifichera' alle Parti contraenti e agli altri Stati indicati all'articolo 5:
- a)le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtu' dell'articolo 5;
- b)la data di entrata in vigore del presente Accordo in virtu' dell'articolo 6;
- c)la data di entrata in vigore degli emendamenti al presente Accordo conformemente al paragrafo 2 c) dell'articolo 7, ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 8 e all'articolo 9;
- d)le denunce in virtu' dell'articolo 11;
- e)l'abrogazione del presente Accordo in virtu' dell'articolo 12.
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
