[1]Dopo il 31 marzo 1971, l'originale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

[3]FATTO a Ginevra, il 1 luglio 1970, in un solo esemplare, in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

[4]Seguono le firme.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art26 · fonte su Normattiva