[1]Dopo il 31 marzo 1971, l'originale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
[3]FATTO a Ginevra, il 1 luglio 1970, in un solo esemplare, in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.
[4]Seguono le firme.
Testo vigente dal 17 aprile 1976
