1. L'allegato I al presente Accordo potra' essere emendato con la procedura definita nel presente articolo. 2. Su richiesta di una Parte contraente, ogni emendamento proposto da questa Parte - all'allegato I al presente Accordo sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa (CEE). 3. Se viene adottato dalla maggioranza dei membri presenti e votanti e se tale maggioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato dal Segretario generale alle amministrazioni competenti delle Parti contraenti direttamente interessate. Sono considerate Parti contraenti direttamente interessate:

  • a)nel caso dell'inserimento di una nuova strada internazionale A, o della modifica di una strada internazionale A gia' esistente, ogni Parte contraente il cui territorio viene percorso dalla strada in questione;
  • b)nel caso di inserimento di una nuova strada internazionale B o della modifica di una strada internazionale B gia' esistente, ogni Parte contraente limitrofa del Paese richiedente e il cui territorio viene percorso dalla (o dalle) strada (strade) internazionale (i) A alla quale (alle quali) la strada internazionale B, nuova o da modificare, e' collegata. Saranno egualmente considerate limitrofe ai sensi del presente paragrafo due Parti contraenti sul cui territorio si trovino i punti terminali di un collegamento marittimo previsto dal tracciato della (o delle) strada (strade) internazionale (i) A sotto specificata (e). 4. Ogni proposta di emendamento che sara' stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo sara' accettata se, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale comunicazione, nessuna delle amministrazioni competenti delle Parti contraenti direttamente interessate notifica al Segretario generale la propria obiezione all'emendamento. Se l'amministrazione di una Parte contraente dichiara che il suo diritto interno la obbliga a subordinare il proprio consenso alla concessione di una autorizzazione speciale o all'approvazione di un organo legislativo, il consenso di questa amministrazione alla modifica dell'allegato I al presente Accordo non sara' considerato concesso e la proposta di emendamento sara' accettata solo nel momento in cui tale Amministrazione avra' notificato al Segretario generale che l'autorizzazione o l'approvazione richieste sono state ottenute. Se tale notifica non viene eseguita nel termine di 18 mesi a decorrere dalla data in cui la proposta di emendamento e' stata comunicata a tale amministrazione, oppure se nel termine di sei mesi sotto specificato, l'amministrazione competente di una Parte contraente direttamente interessata formula una obiezione contro l'emendamento proposto, tale emendamento non sara' approvato. 5. Ogni emendamento approvato sara' comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti ed entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la data di tale comunicazione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;922~accordo-art8 · fonte su Normattiva