1. Il testo principale del presente Accordo potra' essere emendato con una delle procedure definite nel presente articolo. 2. a) Su richiesta di una Parte contraente ogni emendamento proposto da tale Parte al testo principale del presente Accordo sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa (CEE).

  • b)Se viene adottato da una maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti e se tale maggioranza comprende una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato per l'accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario generale.
  • c)Se l'emendamento viene accettato dai due terzi delle Parti contraenti, il Segretario generale lo notifichera' a tutte le Parti contraenti e l'emendamento entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica. L'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che avranno dichiarato di non accettarlo prima della sua entrata in vigore. 3. Su richiesta di almeno un terzo delle Parti contraenti sara' convocata dal Segretario generale una conferenza alla quale saranno invitati gli Stati indicati dall'articolo 5. Si seguira' la procedura indicata ai commi a) e b) del paragrafo 2 del presente articolo per ogni emendamento sottoposto all'esame di tale conferenza.

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;922~accordo-art7 · fonte su Normattiva