Art. 12 (Accordo)
di emendamento dell'Allegato II. 1. L'Allegato II del presente Accordo potra' essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. 2. Su domanda di una Parte contraente, ogni emendamento dell'Allegato II del presente Accordo proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti ferroviari della Commissione economica per l'Europa. 3. Se e' adottato dalla maggioranza dei membri presenti e che hanno espresso il voto, e se tale maggioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e che hanno espresso il voto, l'emendamento sara' comunicato per l'accettazione alle Amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti da parte del Segretario Generale. 4. L'emendamento sara' accettato se, in un termine di sei mesi successivo alla data della suddetta comunicazione, meno di un terzo delle Amministrazioni competenti delle Parti contraenti notifica al Segretario generale la propria obiezione all'emendamento. 5. Ogni emendamento accettato sara' comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti contaenti ed entrera' in vigore tre mesi dopo la data di detta notifica.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
