[1]ARTICOLO X.
[2]SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI
[3]SEZIONE 1. - Sospensione delle operazioni. Qualora sorgessero gravi circostanze, il Consiglio Esecutivo potra' sospendere le operazioni relative a nuovi prestiti e garanzie, fin quando l'Assemblea dei Governatori non abbia potuto esaminare la situazione e prendere i provvedimenti del caso. SEZIONE 2. - Cessazione delle operazioni. La Banca potra' cessare le sue operazioni su delibera dell'Assemblea dei Governatori, presa a maggioranza di tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri, che includa la maggioranza di due terzi dei governatori dei membri regionali. Alla cessazione delle operazioni, la Banca porra' immediatamente fine a tutte le sue attivita', tranne quelle atte a conservare, preservare e realizzare il suo attivo e far fronte alle proprie obbligazioni. SEZIONE 3. - Responsabilita' dei paesi membri e pagamento dei debiti. (a) La responsabilita' dei paesi membri, derivante dalle sottoscrizioni di capitale e dalla svalutazione delle loro monete, permarra' finche' non siano liquidate tutte le obbligazioni contratte dalla Banca, incluse quelle eventuali. (b) Tutti i creditori diretti saranno pagati con gli attivi della Banca cui sono imputabili le relative obbligazioni, e successivamente coi fondi ottenuti mediante la riscossione della parte dovuta del capitale pagabile in effettivo, nonche' della richiesta del capitale esigibile cui sono imputabili tali obbligazioni. Prima di effettuare qualsiasi pagamento ai creditori diretti, il Consiglio Esecutivo dovra' prendere tutte le misure che riterra' necessarie per assicurare una distribuzione a pro-rata fra i creditori su obbligazioni dirette e quelli su obbligazioni eventuali. SEZIONE 4. - Distribuzioni delle attivita'. (a) Non si procedera' a nessuna distribuzione degli attivi a favore dei paesi membri ed in conto delle loro azioni di capitale della Banca finche' non siano state regolate tutte le obbligazioni imputabili a tali azioni, o non si sia provveduto al relativo pagamento. Inoltre, per procedere a detta distribuzione, sara' necessario che l'Assemblea dei Governatori deliberi in merito, a maggioranza di tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri, che includa la maggioranza di due terzi dei governatori dei membri regionali. (b) Ogni distribuzione di attivita' fra i paesi membri sara' fatta in proporzione al numero di azioni possedute, nonche' alle scadenze e condizioni ritenute dalla Banca giuste ed eque. Non sara' necessario che le parti da distribuire fra i diversi paesi contengano la medesima categoria di attivita'. Nessun membro avra' diritto a ricevere la parte spettantegli nella citata distribuzione di attivo se prima non abbia regolato tutti suoi impegni verso la Banca. (c) I paesi membri che ricevano attivita' distribuite conformemente a quanto disposto in questo Articolo, fruiranno degli stessi diritti spettanti alla Banca nei confronti di tali attivita', prima che si effettui la relativa distribuzione.
Testo vigente dal 16 maggio 1977
