[1]ARTICOLO IX.
[2]RITIRO E SOSPENSIONE DI PAESI MEMBRI
[3]SEZIONE 1. - Diritto di ritiro. Qualsiasi paese membro potra' ritirarsi dalla Banca mediante comunicazione scritta, diretta alla sede centrale dell'Istituzione, notificando l'intenzione di ritirarsi. Il ritiro sara' definitivo alla data indicata nella notifica, ma in nessun caso avra' effetto prima che siano trascorsi sei mesi a partire dalla data in cui tale notifica sia stata consegnata alla Banca. Cio' nonostante, prima che il ritiro abbia effetto definitivo, il paese membro potra' desistere dalla sua intenzione di ritirarsi, purche', per iscritto, ne faccia apposita notifica alla Banca. Anche dopo il suo ritiro, il paese membro continuera' ad essere responsabile di tulle le obbligazioni dirette ed eventuali contratte con la Banca fino alla data della consegna della notifica di ritiro, incluse quelle citate nella Sezione 3 di questo articolo. Ma, se il ritiro diverra' definitivo, il membro non si assumera' alcuna responsabilita' per le obbligazioni derivanti da operazioni effettuate dalla Banca, posteriormente alla data in cui esso abbia ricevuto la notifica di ritiro. SEZIONE 2. - Sospensione di un paese membro. Il paese membro che mancasse all'adempimento di una qualsiasi delle sue obbligazioni verso la Banca potra' essere sospeso, se cosi' lo decida l'Assemblea dei Governatori a maggioranza di tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri, che includa una maggioranza di due terzi del numero totale dei governatori; la quale a sua volta, in caso di sospensione di un paese membro regionale, includera' una maggioranza di due terzi dei governatori dei membri regionali, e, in caso della sospensione di un paese membro extra-regionale, includera' una maggioranza di due terzi dei governatori dei paesi membri extraregionali. Il paese sospeso cessera' automaticamente di esser membro della Banca trascorso un anno a partire dalla data della sospensione, salvo che l'Assemblea dei Governatori, con identica maggioranza, decide di per termine alla sospensione. Durante la sospensione, il paese non potra' esercitare alcun diritto derivante dal presente Accordo, tranne quello di ritirarsi, ma rimanendo in tal caso soggetto all'adempimento di ogni sua obbligazione. SEZIONE 3. - Liquidazione dei conti. (a) Dal momento in cui un paese cessi di esser membro, non partecipera' agli utili o alle perdite dell'Istituzione e non assumera' responsabilita' rispetto ai prestiti e garanzie contratti posteriormente dalla Banca. Tuttavia, continuera' la sua responsabilita' per i suoi debiti con la Banca, come anche con le sue obbligazioni eventuali verso di essa, finche' sia pendente qualsiasi parte dei prestiti o delle garanzie che la Banca avesse contratti anteriormente alla data di cessazione del membro. (b) Quando un paese cessa di esser membro, la Banca prendera' i necessari provvedimenti per riacquistare le azioni di detto paese, come parte della regolazione dei conti con lo stesso, secondo le disposizioni di questa sezione; tuttavia, il predetto paese non potra' invocare altri diritti, secondo questo Accordo, tranne quelli stipulati in questa sezione e nell'Articolo XIII, Sezione 2. (c) La Banca ed il paese cessante potranno convenire sul riacquisto delle azioni del paese stesso, alle condizioni ritenute da entrambi piu' opportune secondo le circostanze, senza ricorrere all'applicazione di quanto disposto nel seguente paragrafo. Tale accordo potra' stipulare, fra l'altro, la definitiva liquidazione di tutte le obbligazioni del paese stesso con la Banca. (d) Se non si verificasse l'accordo cui si riferisce il precedente paragrafo entro i sei mesi susseguenti alla data di cessazione del membro dalla sua appartenenza alla Banca, oppure prima della scadenza da entrambi pattuita, il prezzo di riacquisto delle azioni in possesso di detto paese sara' equivalente al valore contabile ad esse assegnato nei registri della Banca, alla data in cui detto paese avesse cessato di appartenere alla Banca. In tal caso, il riacquisto si effettuera' alle seguenti condizioni: (i) Il pagamento del prezzo delle azioni si effettuera' soltanto dopo che il paese cessante abbia consegnato i titoli corrispondenti. Detto pagamento potra' essere ratealizzato, a scadenze ed in monete che la Banca determinera', tenuto conto della posizione finanziaria del paese stesso; (ii) Sull'ammontare dovuto dalla Banca al paese cessante per il riacquisto delle sue azioni, la Banca operera' una trattenuta per un'adeguato importo, fino a quando il paese stesso, le sue suddivisioni politiche od organismi governativi continuino ad avere verso la Banca obbligazioni derivanti da operazioni di prestito o garanzia. La somma trattenuta potra' essere utilizzata, a giudizio della Banca, in conto della liquidazione di qualsiasi delle cennate obbligazioni, a misura che se ne arrivi alla scadenza. Non si potra', tuttavia, operare alcuna trattenuta a causa di un'eventuale responsabilita' nei confronti del paese cessante, per richieste future di pagamento delle sue sottoscrizioni, secondo l'Articolo II, Sezione 4 (a) (ii), o secondo l'Articolo IIA, Sezione 3 (c); e (iii) Se la Banca sopportasse perdite nette a causa di qualsiasi operazione di prestito o di partecipazione a prestiti o di garanzia, ancora pendenti alla data di cessazione del paese dall'appartenenza alla Banca, se tali perdite eccedessero le rispettive riserve esistenti a quella data, il paese dovra' rimborsare alla Banca, a richiesta di questa, l'importo equivalente alla riduzione del valore contabile, secondo i registri della Banca, delle azioni, se se ne fosse determinato il prezzo alla stessa data. Inoltre, il paese cessante continuera' ad essere obbligato a soddisfare qualsiasi richiesta di pagamento, conformemente all'Articolo II, Sezione 4, (a) (ii), o all'Articolo IIA, Sezione 3 (c), fino all'importo che sarebbe stato obbligato a coprire se la perdita di capitale, e la relativa richiesta, si fossero verificati nel periodo in cui si determinava il prezzo di riacquisto delle sue azioni. (e) Non si potra' versare ad un paese alcun importo dovutogli, secondo questa sezione, per le sue azioni, prima che siano trascorsi sei mesi, a partire dalla data di cessazione di detto paese dall'appartenenza alla Banca. Se questa, entro tale termine, cessa le sue operazioni, i diritti del citato paese sono quelli contemplati nell'Articolo X, e il paese stesso, secondo detto articolo, continuera' ad essere considerato come membro della Banca, tranne che non avra' diritto a voto.
Testo vigente dal 16 maggio 1977
