[1]ARTICOLO XI.

[2]SITUAZIONE GIURIDICA, IMMUNITA' E PRIVILEGI

[3]SEZIONE 1. - Portata dell'articolo. Per il raggiungimento del suo obiettivo e la realizzazione delle funzioni che gli sono conferite, la Banca godra', nel territorio di ciascuno dei paesi membri, della situazione giuridica, immunita', e privilegi che si stabiliscono nel presente Articolo. SEZIONE 2. - Situazione giuridica. La Banca avra' personalita' giuridica ed in particolar modo piena capacita' per: (a) Concludere contratti; (b) Acquistare e vendere beni mobili ed immobili; e (c) Adire i tribunali ed iniziare procedimenti legali. SEZIONE 3. - Procedimenti giudiziari. Potra' essere intentata un'azione giudiziaria contro la Banca soltanto innanzi a tribunali competenti per giurisdizione nei territori dei paesi membri, dove la Banca avesse stabilito i suoi uffici, o designato propri agenti col mandato di ricevere notifiche relative ad azioni giudiziarie, oppure nel territorio d'un paese membro dove avesse emesso o garantito valori. I paesi membri, le persone che li rappresentino o che da essi derivino i loro diritti, non potranno iniziare alcuna azione giudiziaria contro la Banca. Tuttavia, i membri potranno difendere i loro diritti sia valendosi delle procedure speciali indicate in questo Accordo, sia col ricorso ai regolamenti dell'Istituzione ovvero alle clausole contrattuali apposte onde dirimere le eventuali controversie fra la Banca ed i paesi membri. I beni e le altre attivita' della Banca, dovunque si trovino e chiunque li possedesse, godranno d'immunita' nei confronti di azioni relative a confisca, sequestro ed esecuzione forzata, fintanto che non venga pronunciata una sentenza definitiva contro la Banca. SEZIONE 4. - Immunita' delle attivita'. I beni e le altre attivita' della Banca, dovunque si trovino e chiunque li possegga, saranno considerati come proprieta' pubblica internazionale; in conseguenza godranno d'immunita' nei confronti di azioni relative a perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione o qualsiasi altra forma di appropriazione o vendita forzosa, da parte del potere esecutivo o legislativo. SEZIONE 5. - Inviolabilita' degli Archivi. Gli Archivi della Banca saranno inviolabili. SEZIONE 6. - Immunita' dell'attivo al riguardo di misure restrittive. Affinche' la Banca possa perseguire il suo obiettivo, svolgere le sue funzioni e realizzare le sue operazioni conformemente al presente Accordo, i beni e le altre attivita' dell'Istituzione saranno esenti da ogni restrizione, regolamenti, controlli e moratorie di ogni tipo, salvo che in questo Accordo non si disponga altrimenti. SEZIONE 7. - Privilegi per i mezzi di comunicazione. Ogni paese membro concedera' alla Banca, per le sue comunicazioni ufficiali, il medesimo trattamento goduto dagli altri membri per le loro comunicazioni ufficiali. SEZIONE 8. - Immunita' e privilegi personali. I governatori, consiglieri esecutivi e loro supplenti, i funzionari ed impiegati della Banca godranno dei seguenti privilegi ed immunita': (a) Immunita' rispetto ai procedimenti giudiziari relativamente ad atti compiuti dai predetti nella loro veste ufficiale, a meno che la Banca non rinunci a tale immunita'; (b) Nel caso che non siano cittadini del paese in cui risiedono, godranno, rispetto a restrizioni immigratorie, requisiti attinenti al registro degli stranieri ed obblighi circa il servizio militare, come anche per le disposizioni cambiarie, delle stesse immunita' e facilitazioni che il paese concede a rappresentanti, funzionari ed impiegati di pari rango di altri membri; e (c) I medesimi privilegi rispetto alle facilitazioni di viaggio che i paesi membri concedano ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di pari rango di altri membri. SEZIONE 9. - Esenzione tributaria. (a) La Banca, le sue entrate, beni ed altre attivita', assieme alle operazioni e transazioni che essa compia secondo il presente Accordo, saranno esenti da ogni sorta di gravami tributari e di diritti doganali. La Banca sara' ugualmente esente da ogni responsabilita' relativa al pagamento, trattenuta od incasso di qualsiasi imposta, contributo o diritto. (b) Gli stipendi ed emolumenti corrisposti dalla Banca ai propri consiglieri esecutivi e supplenti, ed ai propri funzionari ed impiegati, che non siano cittadini del paese in cui la Banca abbia sede od uffici, saranno esenti da imposte. (c) Saranno altresi' esenti da tassazione di qualsiasi specie le obbligazioni ed i valori emessi dalla Banca, inclusi i dividendi ed interessi relativi, chiunque fosse il loro portatore: (i) se tale tassazione fosse discriminatoria per il fatto che delle obbligazioni e valori sono tassabili solo perche' emesse dalla Banca; o (ii) se l'unica base giuridica di tale tassazione consistesse nel luogo o nella moneta in cui le obbligazioni ed i valori sono stati emessi, o che si pagano o che sono pagabili, oppure nell'ubicazione di qualsiasi ufficio o agenzia di affari della Banca. (d) Nemmeno saranno imposte tassazioni di nessuna specie sulle obbligazioni o valori garantiti dalla Banca, inclusi i dividendi e gli interessi relativi, chiunque ne sia il portatore: (i) se tali tassazioni fossero discriminatorie per il fatto che dette obbligazioni e valori sono tassabili sol perche' garantiti dalla Banca; o (ii) se l'unica base giuridica di tali tassazioni consistesse nell'ubicazione di qualsiasi ufficio o agenzia di affari della Banca. SEZIONE 10. - Adempimento del presente Articolo. I paesi membri adotteranno, secondo il proprio sistema giuridico, le disposizioni necessarie e pertinenti affinche' siano resi esecutivi, nel territorio di ciascuno di essi, i principi enunciati in questo Articolo, tenendo informata la Banca delle misure adottate al riguardo.

Testo vigente dal 16 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;191~accordo-artxi · fonte su Normattiva