ARTICOLO VI SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI Sezione 1. Sospensione delle operazioni. In una emergenza, il Consiglio di Amministrazione potra' sospendere le operazioni relative a nuovi investimenti, prestiti e garanzie, sino a quando l'Assemblea dei Governatori non abbia modo di esaminare la situazione ed adottare le misure pertinenti. Sezione 2. Cessazione delle operazioni.
- a)La Societa' puo' porre fine alle sue operazioni mediante una decisione dell'Assemblea dei Governatori adottata con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti dei paesi membri i due terzi dei Governatori. A cessazione delle operazioni, la Societa' porra' immediatamente fine alle sue attivita' ad eccezione di quelle relative alla conservazione, alla tutela, ed alla realizzazione del suo attivo, come pure all'adempimento dei suoi obblighi.
- b)Sino al giorno dell'adempimento definitivo dei suoi obblighi e della ripartizione del suo saldo attivo, la Societa' manterra' la sua personalita' giuridica, e tutti i diritti e gli obblighi reciproci della Societa' e dei suoi membri, previsti al presente Accordo, rimarranno invariati, rimanendo inteso tuttavia che nessun membro potra' essere sospeso dalla sua qualifica, ne' si ritirera', e che nessun versamento sara' fatto ai membri, fatte salve le disposizioni del presente articolo. Sezione 3. Responsabilita' dei Paesi membri e pagamento dei debiti
- a)La responsabilita' dei membri derivante dalle sottoscrizioni al capitale, rimarra' in vigore fino all'adempimento degli obblighi della Societa', ivi inclusi gli obblighi eventuali.
- b)Tutti i creditori diretti saranno pagati con i saldi attivi della Societa', cui sono imputabili tali obblighi successivamente e con i versamenti alla Societa', a titolo di sottoscrizioni non pagate, cui detti crediti sono imputabili. Prima di effettuare un pagamento ai creditori che sono in possesso di crediti diretti, il Consiglio di Amministrazione adottera' le misure che riterra' necessarie, al fine di garantire una ripartizione proporzionale tra i detentori di crediti diretti e di crediti eventuali. Sezione 4 - Ripartizione degli attivi.
- a)Nessun attivo potra' essere ripartito tra i membri, in ragione delle azioni che detengono nella Societa', prima che tutti gli obblighi nei confronti dei creditori, imputabili a dette azioni, non siano stati assolti o che sia stata data assicurazione riguardo al loro adempimento. Tale ripartizione deve inoltre essere approvata con decisione dell'Assemblea dei Governatori, adottata ad una maggioranza di almento tre quarti dei voti dei membri, inclusi i due terzi dei governatori.
- b)Qualsiasi ripartizione dell'attivo tra i membri sara' proporzionale al numero di azioni detenute da ogni paese, e sara' effettuata nei termini ed alle condizioni che la Societa' avra' ritenuto giuste ed eque. Le parti di attivo da distribuire non faranno necessariamente parte della medesima categoria. Nessun membro potra' beneficiare di detta ripartizione dell'attivo, fino a quando non abbia assolto tutti i suoi obblighi verso la Societa'.
- c)Un membro che riceve parti dell'attivo, distribuito in conformita' al presente Articolo, usufruira', su dette parti, dei medesimi diritti di cui godeva la Societa' prima della ripartizione delle suddette parti.
Testo vigente dal 24 maggio 1988
