[1]ARTICOLO XIII.
[2]INTERPRETAZIONE ED ARBITRATO
[3]SEZIONE 1. - Interpretazione. (a) Qualsiasi divergenza circa l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, che sorgesse fra un membro e la Banca oppure fra i paesi membri, sara' sottoposta alla decisione del Consiglio Esecutivo. I paesi membri particolarmente interessati nella divergenza avranno diritto a farsi rappresentare direttamente nel Consiglio Esecutivo, secondo quanto disposto nell'Articolo VIII, Sezione 3 (g). (b) Qualsiasi paese membro potra' richiedere che la divergenza, gia' risolta dal Consiglio Esecutivo in base al precedente paragrafo, venga sottoposta all'Assemblea dei Governatori, la cui decisione sara' inappellabile. Mentre l'Assemblea non abbia ancora preso alcuna decisione in merito alla divergenza sottopostale, la Banca potra' agire, se lo ritiene opportuno, sulla base della decisione del Consiglio Esecutivo. SEZIONE 2. - Arbitrato. Se sorgesse una controversia fra la Banca ed un paese non piu' membro, o fra la Banca ed un membro, dopo che sia stata convenuta la cessazione delle operazioni dell'Istituzione, della controversia sara' sottoposti all'arbitrato di un tribunale composto di tre arbitri. Uno di essi sara' designato dalla Banca, uno dal paese interessato ed il terzo, salvo diversa scelta fra le parti, dal Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani. Se non si addivenisse a una decisione unanime, sara' deciso a maggioranza. Il terzo arbitro potra' decidere sulle questioni relative alla procedura, nei casi in cui mancasse l'accordo fra le parti.
Testo vigente dal 16 maggio 1977
