Articolo XXI AMMINISTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO GENERALE E DEL DIPARTIMENTO DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO
- a)Il Dipartimento generale ed il Dipartimento diritti speciali di prelievo verranno amministrati in conformita' alle disposizioni dell'articolo XII, tenuto conto di quanto segue:
- 1)per le riunioni del Consiglio dei Governatori o per le decisioni da esso adottate in merito a questioni concernenti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo si terra' conto, ai fini delle convocazioni e per determinare se esista il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza dei voti richiesta, delle richieste o della presenza e dei voti dei Governatori nominati dai paesi membri partecipanti;
- 2)per le decisioni del Comitato esecutivo su questioni concernenti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo, avranno diritto di votare soltanto i Direttori esecutivi nominati od eletti da almeno un paese membro partecipante. Ciascuno di questi Direttori esecutivi avra' diritto al numero di voti attribuiti al paese membro partecipante che lo ha nominato o ai paesi membri partecipanti con i cui voti e' stato eletto. Per stabilire se sia stato raggiunto il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza di voti richiesta, si terra' conto soltanto della presenza dei Direttori esecutivi nominati od eletti dai paesi membri partecipanti e dei voti attribuiti a questi ultimi. Ai fini di questa norma un accordo ai sensi dell'articolo XII, sezione 3, 1) 2) con un membro che e' partecipante permettera' ad un Direttore esecutivo eletto di votare e di disporre del numero dei voti assegnati al membro;
- 3)per tutto quanto riguarda l'amministrazione generale del Fondo, ivi compresi i rimborsi ai sensi dell'articolo XVI, sezione 2, e per stabilire se una questione interessi nello stesso tempo i due Dipartimenti o soltanto il Dipartimento diritti speciali di prelievo, le decisioni verranno prese come se si trattasse esclusivamente del Dipartimento generale. Le decisioni relative al metodo di valutazione, all'accettazione o al possesso di diritti speciali di prelievo nel Conto risorse generali del Dipartimento generale e alla loro utilizzazione, come ogni altra decisione relativa alle operazioni e alle transazioni effettuate attraverso sia il Conto risorse generali del Dipartimento generale, sia il Dipartimento diritti speciali di prelievo, saranno adottate in base alle maggioranze richieste per le decisioni relative alle questioni che concernono ciascuno dei due Dipartimenti. Cio' sara' indicato in ogni decisione riguardante questioni concernenti il Dipartimento diritti speciali di prelievo.
- b)Oltre ai privilegi ed alle immunita' accordati ai sensi dell'articolo IX del presente Accordo, i diritti speciali di prelievo e le operazioni e transazioni di cui saranno oggetto non saranno sottoposti ad imposte di alcun genere.
- c)Qualsiasi questione di interpretazione delle disposizioni del presente Accordo su problemi concernenti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo verra' sottoposta al Comitato esecutivo, in conformita' all'articolo XXIX, lettera a), soltanto su richiesta di un partecipante. In tutti i casi in cui il Comitato esecutivo avra' deciso su una questione di interpretazione concernente esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo, solo un partecipante potra' richiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei Governatori ai sensi dell'articolo XXIX, lettera b). Il Consiglio dei Governatori decidera' se un Governatore nominato da un paese membro che non abbia la qualifica di partecipante avra' diritto di votare al Comitato di interpretazione su questioni che riguardino esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo.
- d)Nel caso dovesse sorgere una divergenza tra il Fondo ed un partecipante che abbia cessato la propria partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo, oppure tra il Fondo ed un partecipante durante la liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo in merito ad una questione derivante esclusivamente dalla partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo, tale divergenza verra' sottoposta ad arbitrato in conformita' alle procedure previste dall'articolo XXIX, lettera c).
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
