ARTICOLO IX INTERPRETAZIONE ED ARBITRATO Sezione I - Interpretazione.
- a)Qualsiasi divergenza nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, che sorgesse tra un Paese membro e la Societa' o tra i membri, sara' sottoposta alla decisione del Consiglio di Amministrazione. I membri particolarmente interessati alla controversia in discussione, avranno diritto a farsi rappresentare al Consiglio di Amministrazione, in conformita' all'Articolo IV, Sezione 4, paragrafo (1).
- b)Nel caso di una qualsiasi decisione del Consiglio di Amministrazione presa in virtu' del paragrafo precedente, ogni paese membro potra' chiedere che la controversia sia portata davanti l'Assemblea dei Governatori, la cui decisione sara' inappellabile. Sino a quando la decisione dell'Assemblea dei Governatori rimarra' pendente, la Societa' potra', nella misura in cui lo giudichera' necessario, agire in base alla decisione del Consiglio di Amministrazione. Sezione 2. Arbitrato. Qualora un disaccordo dovesse sorgere tra la Societa' ed un paese che abbia cessato di essere membro, o tra la Societa' ed un paese membro, dopo che sia stata presa la decisione di porre fine alle operazioni di detta istituzione, tale disaccordo sara' sottoposto all'arbitrato di un tribunale composto da tre arbitri. Una arbitro sara' nominato dalla Societa', un altro dal membro interessato ed il terzo, a meno che le parti convengano diversamente, dal Presidente della Corte Internazionale di giustizia. Qualora gli sforzi per pervenire ad un accordo unanime dovessero fallire, le decisioni saranno, adottate a maggioranza dei tre arbitri. Il terzo arbitro avra' pieni poteri per regolare qualsiasi questione di procedura sulla quale le parti si siano trovate in disaccordo.
Testo vigente dal 24 maggio 1988
