[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUGLI STANDARD DI ADDESTRAMENTO, ABILITAZIONE E TENUTA DELLA GUARDIA PER I MARITTIMI, 1978

[3]I CONTRAENTI DI QUESTA CONVENZIONE,

[4]DESIDERANDO promuovere la sicurezza della vita e della proprieta' in mare e la protezione dell'ambiente marino stabilendo di comune accordo degli standard internazionali di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, CONSIDERANDO che questo intento puo' essere raggiunto con la stipulazione di una Convenzione Internazionale sugli Standard di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i Marittimi, HANNO CONVENUTO quanto segue:

[5]ARTICOLO I Obbligazioni generali ai sensi della Convenzione

[6](1) I Contraenti si impegnano a mettere in atto le disposizioni della Convenzione e del relativo Allegato che costituira' parte integrante della Convenzione. Ogni riferimento alla Convenzione costituisce allo stesso tempo un riferimento all'Annesso. (2) I Contraenti si impegnano a promulgare tutte le leggi, i decreti, le ordinanze e le regolamentazioni e ad intraprendere tutti gli altri passi che possano essere necessari per dare pieno e completo vigore alla Convenzione in modo da assicurare che, dal punto di vista della sicurezza della vita e della proprieta' in mare e della protezione dell'ambiente marino, i marittimi imbarcati siano qualificati e siano idonei per i loro compiti.

Testo vigente dal 16 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-21;739~convenzione-arti · fonte su Normattiva