' delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali Le navi di proprieta' o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell'alto mare della completa immunita' dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art96 · fonte su Normattiva